lunedì 7 luglio 2008

Statuto Dinka


STATUTO

ASSOCIATION OF CULTURAL
“TRIBU’ DEI DINKA”
ITALIAN BIKERS


Art. 1

E’ costituita, con sede in Montemarciano , l’Associazione culturale per motociclisti e non, avente la seguente denominazione:
“Tribu’ dei Dinka”.


L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.


Le finalità dell’Associazione sono:

· tutelare gli interessi morali, culturali e sociali degli associati;
· promuovere incontri tra giovani motociclisti e non, a livello nazionale e possibilmente anche europeo e, quindi, organizzare viaggi sulle due ruote;
· favorire l’amicizia tra gli associati evidenziando lo spirito innato del viaggiatore che è in ogni motociclista e, di conseguenza, annoverare nuovi principi culturali.



Art. 2

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche che ne condividano i principi statutari, impegnandosi a rispettarli.


a) L’ammissione avviene dietro richiesta presso il Presidente fondatore dell’Associazione,presso il Vice Presidente oppure presso il Segretario a titolo completamente gratuito, specificando cognome, nome luogo e data di nascita,domicilio, cittadinanza e professione.


La Presidenza, inoltre, può nominare Soci Onorari dell’Associazione, persone fisiche a cui siano riconosciuti particolari meriti che possono incentivare o comunque favorire l’attività della stessa.





Art. 3


La qualità di Socio può cessare:

a) per non aver ottemperato alle finalità dell’Associazione;

b) per condotta gravemente lesiva del prestigio morale e culturale dell’Associazione;

c) per dimissioni volontarie, da comunicare verbalmente al Consiglio direttivo;

d) per morte;


Art.4

Sono organi dell’Associazione:

· l’assemblea generale dei soci;

· il Presidente;

· il Vice Presidente;

· il Segretario;

· il Coordinatore.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario non sono cumulabili fra loro.

Art.5

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ad essa sono demandati tutti i poteri.

· L’Assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all’anno entro il 31 gennaio;

· Può, inoltre, essere convocata ogni qual volta se ne presenti l’esigenza;

· Determinazione del Presidente;

· Domanda di almeno un terzo dei soci che costituiscono l’Assemblea.



L’invito deve riportare il luogo, la data, l’ora della adunanza e l’ordine del giorno degli argomenti in discussione.

Le riunione dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

L’Assemblea dei soci può a maggioranza dei presenti nominare uno o più presidenti onorari dell’Associazione la cui carica è puramente simbolica.


Art.6


IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


Il mandato di ogni carica dura almeno cinque anni, dopo di che, verrà eletto a maggioranza dell’Assemblea dei soci senza porre limiti alle cariche stesse.


Art.7


Hanno diritto al voto tutti i tesserati maggiorenni e di conseguenza sono tutti eleggibili.

Le elezioni avverranno a scrutinio segreto.

Ogni elettore è ammesso a votare sino a tre candidati.

All’atto della votazione saranno eletti, seduta stante, il presidente del seggio e tre scrutatori, su proposta dell’assemblea.


Art. 8


Il patrimonio ed i beni dell’Associazione sono costituiti da contributi volontari dei Soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità.


Art.9


La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020 (trentuno dicembre duemila venti),
essa potrà essere prorogata od anticipata con deliberazione dell’assemblea da adottarsi con la maggioranza.
L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.




Art.10


E’ assolutamente vietata la circolazione di denaro e la riscossione di quote sociali.


Art.11


Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia di associazioni.
















IL PRESIDENTE





IL VICE PRESIDENTE IL COORDINATORE

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